La Corte di Cassazione con Ord. Sez. L Num. 14268 del 2022 ha stabilito il principio che le ferie non godute per il personale precario devono essere liquidate alla cessazione del rapporto a termine qualora l’Istituzione Scolastica non abbia sollecitato il docente ad usufruire delle ferie.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola.
Inoltre, si evidenzia che il termine prescrizionale è di 10 anni perché si tratta di 'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Quindi, sulla base di tale sentenza e di altre precedenti di Giudici del Lavoro, l'Ufficio Legale della Segreteria Provinciale SNALS Salerno ha predisposto la diffida propedeutica al ricorso, nonché il successivo ricorso da proporre dinanzi al Giudice del Lavoro.
Di seguito si sintetizzano i presupposti individuali e i documenti necessari:
- Possono aderire tutti i docenti precari;
- Occorre la diffida predisposta dall’Ufficio Legale;
- Occorrono tutti i contratti di lavoro;
- Occorrono le busta paga per ogni anno di servizio.
tutti gli interessati possono rivolgersi presso le sedi SNALS Confsal di Salerno per avere tutte le informazioni utili in merito.
Cordiali saluti.
SNALS CONFSAL
Il Segretario Provinciale
Pasquale Gallotta