“TERZA FASCIA ATA”. RICORSO INDIVIDUALE PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O SERVIZIO CIVILE “NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA” – AL GIUDICE DEL LAVORO
Il ricorso da proporre al Giudice del lavoro è rivolto a coloro che hanno effettuato l’inserimento nelle graduatorie III fascia ATA ed hanno prestato il servizio militare o civile assimilato dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie ATA.
Detto servizio – non prestato in costanza di nomina – è considerato, dal Ministero, quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, quindi, si traduce in un punteggio ridotto, ai fini del posizionamento nelle graduatorie di terza fascia ATA, così quantificato:
punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 01720/2022 del 10.03.2022, definitivamente ha sancito che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. – prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica – deve essere valutato per intero (punti 6)”.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- Congedo militare o similare;
- Diffida;
- Copia del titolo (diploma, licenza o qualifica) per l’inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A.;
- Copia della “domanda online” di inserimento/conferma nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. (triennio 2021/23);
- Copia dei contratti ATA (o certificati di servizio), ove ci fossero, alle dipendenze delle Istituzioni scolastiche statali.
SNALS CONFSAL
Il Segretario Provinciale
Pasquale Gallotta