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Di seguito i moduli per iscriversi al sindacato:

  • per chi ha un contratto a tempo indeterminato, contratti annuali fine attività didattiche, 30/06 o 31/08. Il modulo va compilato, firmato (firma in calce) e inviato all’indirizzo mail campania.sa@snals.it con allegata la carta d’identità. SCARICA IL MODULO
  • per chi ha un contratto a tempo determinato (supplenza breve e saltuaria) o per chi vuole usufruire dei servizi del Sindacato. Il modulo va compilato, firmato (firma in calce) e inviato all’indirizzo mail campania.sa@snals.it con allegata la carta d’identità e ricevuta di pagamento (causale ISCRIZIONE AL SINDACATO - IBAN IT21Q0837876090000000339949 intestato a SNALS - CONFSAL SALERNO) . SCARICA IL MODULO ISCRIZIONE IN CONTANTI

L’ ordinanza della Suprema Corte n. 8586 del 2024 ha riconosciuto l’attribuzione di 12 punti nelle graduatorie scolastiche sia per il personale di ruolo che precario.

Nel caso in esame il docente aveva espletato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per l’insegnamento, anche se non aveva avuto supplenze. La Cassazione ha affermato:

  • i servizi di leva sono sempre valutabili ai fini concorsuali e di carriera, anche se prestati in pendenza di un rapporto di lavoro;
  • “una contrapposizione tra i diversi commi dell’articolo 2050 del codice dell’ordinamento militare sarebbe illogica e contraria al principio di equità” previsto dall’articolo 52 della Costituzione Italiana, che tutela i diritti di chi ha svolto il servizio militare obbligatorio, nell’interesse della nazione, a prescindere dalla costanza di nomina.
  • L’ O.M sulla mobilità è da ritenersi illegittima nella parte in cui esclude la valutazione del servizio militare/ assimilato (in termini di 12 punti) svolto non in costanza di nomina. Quanto sopra è stato emanato sulla base della rassegna:
  • dell’articolo 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare, nella parte in cui prevede che i periodi di servizio militare sono valutati nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
  •  dell’articolo 485, comma 7, D.Lgs. 297/1994, nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti, compresi i fini inerenti la carriera scolastica.

La statuizione di cui sopra con il riconoscimento all’ attribuzione di 12 punti per il servizio militare svolto non in costanza di nomina nelle graduatorie scolastiche inerenti il personale docente ai fini di una migliore collazione nelle stesse segna   un momento di svolta e di chiarezza nel contrasto giurisprudenziale in materia.

Per qualsiasi informazione si invita il personale docente interessato a recarsi presso l’Ufficio Legale presente in tutte le sedi dello SNALS Confsal della Segreteria Provinciale di Salerno, per ricevere tutta la consulenza in merito ed analizzare le singole situazioni individuali. 

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