Riguardo alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNL 2019/21 che estendono il diritto a fruire dei tre giorni di permesso per motivi personali o familiari anche al personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche l’ARAN così ha comunicato:
- il CCNL entra in vigore dal giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva, avvenuta il 18 gennaio 2024;
- la differenza che intercorre tra le modalità di applicazione dei contratti – di per sé efficaci – rispetto alle disposizioni legislative, è che per la sua efficacia occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- riguardo alla eventuale riduzione dei giorni di permesso spettanti in proporzione alla quota di anno scolastico interessata dalla vigenza del nuovo CCNL non si deve procedere ad alcun riproporzionamento, in quanto non ha alcuna rilevanza la decorrenza del CCNL, ma solo la tipologia del contratto in essere al momento della sua entrata in vigore: vale a dire che il personale in possesso, alla data del 19 gennaio, di un contratto a tempo determinato di durata fino 31 agosto o al 30 giugno ha diritto a fruire dei tre giorni di permesso, senza alcuna riduzione.