Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio.

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CHI POTRA’ PRODURRE DOMANDA

  • docenti in possesso di un titolo idoneo per l’insegnamento nella classe di concorso interessata, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al DPR 19/2016 così come modificate dadl DM 259/2017 (quindi laurea magistrale comprensiva degli eventuali CFU integrativi richiesti per l’accesso alla classe di concorso oppure, nel caso degli insegnanti tecnico pratici, diploma tecnico o professionale ITP).
  • studenti che stanno frequentando il corso di laurea magistrale che non hanno ancora acquisito il titolo di studio o coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, purché questi ultimi abbiano già conseguito almeno 180 CFU. 

RETTA PREVISTA 
Il DPCM stabilisce un costo massimo pari a:

  • 2.500 euro per i corsi da 60 CFU.
  • 2.000 per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale.
  • 2000 euro massimo anche per i docenti che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione con i corsi da 30 CFU, per gli specializzati sostegno che si intendono conseguire l’abilitazione su materia e per i docenti che dopo il concorso dovranno completare la propria formazione con i 30 CFU nell’anno di prova con contrato a tempo determinato.
  • I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.

PRIMA APPLICAZIONE 
In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione accreditati si concludono entro il 31 maggio 2024. A tal fine, entro dieci giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale.

I percorsi da 30 CFU rivolti a coloro che intendono partecipare al concorso senza abilitazione devono concludersi entro il 28 febbraio 2024.

PERCORSO PER I DOCENTI CHE HANNO GIÀ CONSEGUITO I 24 CFU
Coloro che hanno già conseguito i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche (ai sensi del DM 616/2017) entro il 31/10/2022 potranno partecipare ai concorsi banditi fino al 31/12/2024.

Qualora risultino vincitori sottoscriveranno un contratto a tempo determinato e seguire il percorso formativo da 36 CFU volto al completamento della formazione abilitante.

Se il percorso formativo è superato con successo, firmeranno un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno l’usuale anno di prova.

PERCORSO PER CHI INTENDE CONSEGUIRE UN’ALTRA ABILITAZIONE
I docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno potranno conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di:

  • 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.Tali CFU possono essere svolti anche mediante modalità telematichecomunque sincrone, anche in deroga al limite previsto del 20%, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati. Non è più previsto il tirocinio diretto pari a 10 CFU.

I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.

La prova finale del percorso universitario e accademico consiste:

  • in una prova scritta
  • in una lezione simulata

che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al presente decreto.

In questo caso, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

Tali percorsi, che ribadiamo possono essere svolti interamente online e senza tirocinio, sono esclusi dal calcolo del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.